PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - LIMITI DI APPLICABILITA'
Proroga del servizio di conduzione del sistema consortile di depurazione dei Comuni di S., Sa., D. e S. S. e successiva applicazione della clausola concernente la gestione anticipata del sistema, prevista nel contratto rep. n. 1/2015 avente ad oggetto “progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla costruzione di un impianto di depurazione e dei relativi collettori fognari, la successiva gestione funzionale ed economica del sistema depurativo e fognario consortile dei Comuni di S., Sa., D. e S. S.”.
L'affidamento ex novo per motivi di necessità all' operatore che si trovava, come consorziata esecutrice, a svolgere il servizio, avrebbe potuto essere legittimamente disposta, senza la previa pubblicazione di un bando, solo in seguito ad una informale negoziazione e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, dandone adeguata motivazione nel relativo provvedimento.
Infatti, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016 costituisce una deroga alle regole ell'evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma (delibera ANAC n. 268/2021).
Al contrario, le determine del comune di S. si limitano a far riferimento alla clausola di anticipata esecuzione (art. 6 bis), contenuta nel contratto stipulato dalla stessa società, ma con riferimento alla realizzazione del nuovo depuratore.
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