PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO: NON VIGONO LE ORDINARIE REGOLA PER I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per questo collegio, deve essere, innanzi tutto, disatteso il primo motivo di ricorso di dedotta violazione di legge, in relazione ai soli 9 giorni in concreto concessi dalla stazione appaltante per la presentazione delle domande e delle offerte, in quanto fondato sull’assunto – non condiviso dal Collegio - che il legislatore avrebbe al riguardo prescritto un termine minimo, in caso di affidamento diretto, non inferiore a dieci giorni.
Occorre, infatti, premettere come il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ometta di prescrivere per la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 76 il rispetto di un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte, in ragione della natura eccezionale di tale procedura - infatti ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative ivi previste e di sovente utilizzabile in condizioni di unicità del fornitore o di urgenza nell’acquisizione della prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo delle procedure ordinarie - trovando comunque applicazione il principio generale espresso al comma 1 del successivo art. 92, che (a similitudine di quanto già stabilito all’art. 79 del previgente d.lgs. n. 163/2006) impone alle stazioni appaltanti di fissare dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte che siano necessariamente “adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
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