INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE APERTE SENZA LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE (36.1)
Il principio di rotazione non è applicabile nel caso in cui la stazione appaltante, pur procedendo a un affidamento preceduto da indagine di mercato, inviti alla gara tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, venendo meno la necessità di tutelare la concorrenza contro indebite asimmetrie informative o rendite di posizione del gestore uscente. È parimenti illegittima l'esclusione del concorrente che indica un corrispettivo pari a zero per una singola componente del servizio se la lex specialis non pone divieti espliciti in tal senso, gravando semmai sulla stazione appaltante l'onere di verificare la serietà complessiva dell'offerta tramite il sub-procedimento di anomalia.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

