Giurisprudenza e Prassi

SEGRETEZZA DELLE OFFERTE: ESCLUSO L'OFFERENTE CHE NON HA FORNITO LA DOCUMENTAZIONE PROTETTA DA PASSWORD (53)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Occorre, sul punto, evidenziare come, a ben vedere, le motivazioni dell’esclusione della parte ricorrente più che al principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara debbano essere individuato nel principio del segreto dell’offerta, correlato al principio della par condicio competitorum.

In particolare, la prescrizione contenuta nella lex specialis secondo cui “La documentazione allegata (alla domanda di partecipazione) dovrà essere accessibile esclusivamente con una password che sarà fornita dal richiedente alla commissione subito dopo l’apertura della gara” sta, appunto, a significare che, per le specifiche modalità di presentazione della domanda, quest’ultima non poteva/doveva essere conosciuta dall’Amministrazione aggiudicatrice per non essere (evidentemente) influenzata nel corso dello svolgimento della gara.

Appare, quindi, evidente che l’inoltro della domanda, contenente tutta la documentazione in chiaro, avrebbe certamente compromesso il sereno ed imparziale svolgimento della procedura de qua di affidamento, trattandosi di una prescrizione che, per la sua funzione, non poteva che essere intesa in senso escludente a prescindere da ogni connotazione formale all’interno della lex specialis.

Ed infatti, il Consiglio di Stato, con riferimento alla conoscenza dell’offerta da parte della S.A., ha chiarito che “la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica.” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza del 1° luglio 2024, n. 5789).

Peraltro, la condotta del Comune appare come doverosa, dal momento che, per ipotesi, l’eventuale aggiudicazione della gara in favore della Impresa Sociale ricorrente, a fronte di una domanda già nota prima della valutazione dell’offerta, avrebbe potuto essere contestata dalle altre imprese concorrenti proprio per la violazione del principio di segretezza dell’offerta.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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