PRINCIPIO DI ROTAZIONE: SI APPLICA A TUTTI I COMPONENTI DELL'ATI
Come affermato di recente dal giudice di appello (Cons. St., sez. III, 8 aprile 2025, n. 2981) “alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo”.
Nel caso di specie non è in discussione che il servizio in questione fosse stato precedentemente assegnato anche alla stessa ricorrente in ATI con l’odierna controinteressata (cfr. all. 2 e 18 di parte ricorrente; ma cfr. altresì i contratti prodotti dalla controinteressata).
Dall’eventuale accoglimento della censura in parola discenderebbe dunque l’esclusione della stessa ricorrente, la quale non potrebbe certo ritenersi esclusa dal fuoco del principio di rotazione sol perché mandante dell’ATI in parola.
Delle due l’una: o il principio di rotazione si applica a tutte le componenti dell’ATI (e allora il motivo di ricorso è da considerare inammissibile per violazione del divieto di abuso del processo) o esso non si applica a nessuna (e allora il motivo di ricorso sarebbe comunque infondato in quanto non vi sarebbe una piena coincidenza soggettiva con i titolari dei precedenti affidamenti).
Di certo, esso non può trovare parziale applicazione a tutto vantaggio di uno solo dei componenti dell’ATI in questione.
Può quindi dirsi delle ragioni che impongono di rigettare il ricorso introduttivo.
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