Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NELLE FORNITURE: IL PRODOTTO OFFERTO DEVE AVERE LA MEDESIMA EFFICACIA FUNZIONALE (II.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

La valutazione di equivalenza effettuata dalla commissione di gara sulla base della documentazione presentata dall'operatore economico è espressione dell’esercizio della discrezionalità tecnica alla stregua di criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Le censure sulle valutazioni in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto in quanto espressioni di ampia discrezionalità investono dunque il merito e sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2025, n.3545).

Inoltre, il concetto di equivalenza non riguarda la mera descrizione formale del prodotto offerto, ma la sua funzionalità rispetto alle esigenze della stazione appaltante. Ed in questo senso le specifiche tecniche di gara hanno il compito di rendere intellegibili le necessità che l’Amministrazione intende soddisfare più che descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto.

Il principio dell'equipollenza presuppone, infatti, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2024, n. 7900).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)