REVISIONE DEI PREZZI - NON SI PUO' SUBORDINARE L'AUMENTO DEL PREZZO AD UN PROVVEDIMENTO DI UN ENTE TERZO (60)
La finalità della disciplina in tema di revisione dei prezzi risiede nell'evitare che circostanze di natura eccezionale possano alterare l'originario equilibrio contrattuale. Tale finalità non appare rispettata in presenza di una clausola di revisione dei prezzi che subordini l'aumento del prezzo contrattuale ad un provvedimento di un ente terzo, di cui, peraltro, non siano noti i presupposti per l'adozione e che, pertanto, potrebbero non coincidere con quelli normativamente previsti nella contrattualistica pubblica.
La clausola di revisione dei prezzi inserita nel disciplinare di gara non è conforme al disposto dell'art. 60, commi 1, 2 e 3 del Codice, nella misura in cui, per un verso, assoggetta la revisione del prezzo ad un non meglio precisato provvedimento dell'AIFA, il cui presupposto potrebbe non avere alcuna attinenza con la ratio sottesa alla disciplina codicistica della revisione dei prezzi e, dall'altro, impedisce, in relazione ai farmaci di classe C per i quali la legge non prevede che la variazione dei prezzi sia disposta con provvedimento dell'AIFA - che la revisione possa operare.
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