Giurisprudenza e Prassi

PREZZARI REGIONALI - OBBLIGATORI PER LE PA (23.16)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Come più di recente chiarito, l’istituto dei prezzari regionali soddisfa una duplice esigenza: l’interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità (cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).

Il Comune resistente, a ben vedere, non contesta specificamente la circostanza di fatto della adozione – nella procedura oggetto di contestazione – del prezziario del 2018 (in luogo di quello del 2019).

La parte resistente, invero, si limita ad affermare che: manca una valutazione dell’incidenza in termini percentuali, sulla base d’asta, delle modifiche di tale strumento di contabilità dei lavori (modifiche che comunque reputa di scarso peso); tale modifica non può definirsi di per sé una clausola escludente, impeditiva della partecipazione alla gara; degli aumenti dei prezzi delle materie prime intervenute tra la fine dell’anno 2020 e il febbraio 2021 non si sarebbe potuto tenere in conto nemmeno ad applicare il prezzario 2019 e che della modifica dei prezzi si potrebbe/dovrebbe tenere in conto in fase di esecuzione del contratto, utilizzando gli strumenti previsti dal codice dei contratti.

Le argomentazioni difensive comunali sono, tuttavia, prive di base: la parte ricorrente ha quantificato i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del prezzario regionale 2018, evidenziando l’effetto di “amplificazione” discendente delle ricadute economiche delle ulteriori prescrizioni della lex specialis avversate e del sensibile aumento del prezzo delle materie prime intervenuto (sì da argomentare in merito allo “scollamento” fra prezzi reali e prezzi preventivati).

Inoltre, dal chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali (e anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento la stazione appaltante debba dare analitica motivazione: cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).



Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...