Giurisprudenza e Prassi
IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE TARDIVA PRODOTTA SOLO IN FASE CAUTELARE DOPO IL PREAVVISO DI RIGETTO
TAR VENETO Ordinanza
2026
È legittimo il diniego di un'istanza amministrativa qualora il richiedente, nonostante la notifica del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990, non fornisca la documentazione richiesta nei termini assegnati; la successiva produzione documentale in sede di ricorso cautelare deve considerarsi tardiva e inidonea a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, poiché l'istruttoria deve compiersi nella sede naturale del procedimento amministrativo.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

