Giurisprudenza e Prassi

POSSESSO REQUISITI - PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' -

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Secondo consolidata giurisprudenza, il possesso dei requisiti di ammissione alla gara deve sussistere a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. ex multis, Cons. Stato, Ad. pl., 24 aprile 2024, n. 7; 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10).

Tale principio, per esigenze di “trasparenza e di certezza del diritto”, deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica dei requisiti.

Sulla ratio di tale principio vale richiamare espressamente alcuni passaggi dell’Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8:

“Proprio perché la verifica può avvenire in tutti i momenti della procedura (a tutela dell’interesse costante dell’Amministrazione ad interloquire con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati), allora in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione; tanto, vale la pena di sottolineare, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A (…). E tale specifico onere di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti, è appena il caso di rilevarlo, non solo è del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell'esigenza della stazione appaltante di conoscere in ogni tempo dell’affidabilità del suo interlocutore “operatore economico” (e dunque di poter monitorare stabilmente la perdurante idoneità tecnica ed economica del concorrente ), ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile da quest’ultimo in modo del tutto agevole, mediante ricorso all’ordinaria diligenza, che gli operatori professionali devono tenere al fine di poter correttamente insistere e gareggiare nel concorrenziale mercato degli appalti pubblici; il che significa, per quanto qui ne occupa, garantire costantemente la qualificazione loro richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica (…)».

La giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che il principio in esame “deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo. Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati” (così Cons. Stato, sez. III, 24 giugno 2021, n. 4844; nello stesso senso, cfr. anche. Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 10994, che, in una fattispecie in cui l’aggiudicataria era stata destinataria di una misura interdittiva cautelare in vigore per soli sei giorni e poi immediatamente sospesa, ribadisce come ogni diverso intendimento “appare irragionevole e contrario al principio di proporzionalità, in assenza di qualsivoglia prova, dall’angolazione quivi esaminata, di una concreta compromissione dell’esigenza dell’amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati”).

Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, dunque, la giurisprudenza ha affermato che il principio di continuità nel possesso dei requisiti subisce dei temperamenti, all’esito del giudizio di bilanciamento con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche nei casi in cui la stessa impresa aggiudicataria sia stata temporaneamente sprovvista dei requisiti di partecipazione.

In particolare, la pendenza del ricorso giurisdizionale, pur testimoniando l’interesse all’aggiudicazione della ricorrente OMISSIS, non può di per sé comportare, come sostenuto dalle parti avverse, l’obbligo di mantenere nella fase processuale il possesso dei requisiti, la cui ratio, come sopra esposto, è legata alla necessità di assicurare all’Amministrazione l’interlocuzione con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati.

Dopo l’aggiudicazione, tali esigenze di tutela vengono evidentemente meno rispetto alla posizione delle imprese non aggiudicatarie e, in caso di impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura, persiste l’interesse dell’Amministrazione (che nel relativo giudizio insiste per la legittimità degli atti adottati) al rispetto del principio di continuità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario.

In pendenza del ricorso avverso l’aggiudicazione in favore di altro soggetto, sarebbe dunque irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) da chi lo ha proposto la continuità del possesso per un periodo indefinito (in quanto necessariamente legato alla durata del giudizio), durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione.

Resta fermo, ovviamente, il principio in base al quale, in seguito alla riapertura della gara in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione, anche le imprese non aggiudicatarie siano in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, come del resto avvenuto nel caso in esame per l’attuale ricorrente.

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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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