IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE È RECESSIVO RISPETTO ALLA CELERITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE PNRR
Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora non può ritenersi sussistente qualora il pregiudizio lamentato dal ricorrente sia di natura meramente patrimoniale e, come tale, ristorabile per equivalente; tale danno deve considerarsi recessivo rispetto al preminente interesse alla celerità nell’esecuzione dei servizi oggetto della gara qualora si tratti di procedure finanziate dal PNRR. Inoltre, la mancanza di specifiche doglianze nei confronti dei concorrenti che occupano posizioni intermedie in graduatoria rispetto al ricorrente preclude la configurabilità del fumus boni iuris.
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