Giurisprudenza e Prassi

INTEGRITA' PLICO - COMPROVA FOTOGRAFICA - NON SUFFICIENTE

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2020

Il Collegio ritiene che la fotografia inviata dal legale della ditta controinteressata alla stazione appaltante (che riproduce un campione non identificabile e senza data certa) non possa costituire un sufficiente e idoneo elemento di prova della presunta manomissione o della esposizione a manomissione dei campioni, tale da invalidare gli atti di gara e giustificare l’annullamento della procedura, dato che la Commissione ha dichiarato a verbale che i campioni, al momento della loro apertura, erano sigillati e completi e che erano conservati secondo modalità di custodia tali da garantirne la segretezza.

Tanto più che la Commissione tecnica di gara, nella già citata corrispondenza, ha ribadito che “il campione della ditta OMISSIS srl è stato recapitato sigillato e conforme alle disposizioni del disciplinare di gara; in particolare si evidenzia come il telone di copertura del campione OMISSIS srl fosse fissato da un numero sufficiente di fascette di serraggio meccaniche in plastica (sistema a cricco, privo di possibilità di rilascio una volta stretto), che ne impedivano qualsiasi movimento, tanto meno il sollevamento” e che in sede di apertura dei campioni è stato accertato che “non fosse possibile alzare o rimuovere il telone, in quanto quest’ultimo, come specificato sopra, era serrato da un numero adeguato di fascette meccaniche in plastica”, come dimostrato dalle fotografie allegate (cfr. nota della Commissione tecnica di valutazione del 26.3.2020 - doc. 20 di OMISSIS e relative foto allegate).

Nella successiva nota del 17 aprile 2020 la stessa Commissione riafferma che “il campione della OMISSIS srl era sigillato secondo le indicazioni del disciplinare e del relativo chiarimento (chiarimento n. 4 del 29.1.20209)…Le fascette di serraggio con cui era sigillato il telone del campione OMISSIS srl non permettevano alcun movimento del telo, tantomeno alcun minimo sollevamento da terra e pertanto il contenuto non era in alcun modo visibile” e precisa che “i campioni sono stati depositati per tutto il periodo di gara, e lo sono tutt’ora, all’interno di un magazzino chiuso a chiave. Al momento dell’accesso al magazzino in sede di apertura dei campioni, sia la serratura del portone di accesso al magazzino, sia i teli dei campioni presenti e i loro sigilli non presentavano manomissioni di alcun tipo. Le chiavi del magazzino sono state custodite dal RUP e pertanto non era possibile l’accesso al magazzino da parte di estranei” (cfr. doc. 22 di OMISSIS).

In conclusione, il Collegio ritiene che le fotografie inviate alla stazione appaltante dal difensore dalla controinteressata e, in particolare, la fotografia anonima di cui al doc. 23a, non siano idonee a superare le affermazioni contenute nel verbale n. 2 della Commissione tecnica di valutazione e le ulteriori precisazioni di cui alle due note sopra citate e non dimostrino alcuna violazione - neppure potenziale - del principio di segretezza delle offerte fino all’esaurimento dell’esame delle stesse da parte della Commissione tecnica di valutazione, tale da legittimare l’annullamento degli atti della procedura di gara.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...