Giurisprudenza e Prassi

NATURA PERENTORIA DEL TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2025

In tema di ingresso di lavoratori stranieri per casi particolari (distacco), il termine di otto giorni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico ha natura perentoria; la sua violazione, unitamente alla prova dell'impiego presso un datore di lavoro diverso da quello indicato nel nulla osta, legittima il diniego del permesso di soggiorno, rendendo irrilevante l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990 stante la natura vincolata dell'atto.

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