Giurisprudenza e Prassi
IL TERMINE DI OTTO GIORNI PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO È PERENTORIO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2025
Il mancato rispetto del termine di otto giorni per la firma del contratto di soggiorno determina l'inammissibilità dell'istanza di permesso, salvo che lo straniero dimostri di aver attivato ogni strumento a sua disposizione per sollecitare l'adempimento del datore di lavoro. L'atto di diniego fondato su tale carenza ha natura vincolata, rendendo superfluo il preavviso di rigetto qualora non sussistano elementi istruttori idonei a mutare il contenuto della decisione.
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