Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER DANNI MERAMENTE PATRIMONIALI NEGLI APPALTI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
L'istanza cautelare volta alla sospensione del provvedimento di esclusione da una gara d'appalto deve essere respinta qualora difetti il requisito del periculum in mora, non ravvisabile nel caso in cui non vi siano altri concorrenti in posizione utile per l'aggiudicazione e il danno prospettato dall'operatore economico sia limitato alla sfera patrimoniale derivante dall'eventuale indizione di una nuova procedura di gara.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

