Giurisprudenza e Prassi
IL RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE RICHIEDE LA PROVA DELLA PROBABILITA DI AGGIUDICAZIONE
CONS. STATO Sentenza
2024
Il risarcimento del danno per perdita di chance nel settore delle procedure ad evidenza pubblica è subordinato alla rigorosa dimostrazione della probabilità di successo dell'operatore, restando precluso, ai sensi dell'art. 30 comma 3 c.p.a., qualora il danno potesse essere evitato attraverso l'ordinaria diligenza processuale o la partecipazione a nuove procedure legittimamente indette dalla Stazione Appaltante.
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