ERRORE DELL'OPERATORE NELL'INDIRIZZO PEC DELLA S.A.: NON SCUSABILE PERCHE' DOVUTO A CARENZA DI NEGLIGENZA
Osserva questo collegio come, nel caso di specie, la condotta dell’Autorità Portuale deve ritenersi rispettosa dei principi dell’azione amministrativa invocati da parte della ricorrente, avendo l’Amministrazione, a mezzo della nota del 15 aprile 2024, consentito alla società di provvedere ad integrare le carenze relative alla domanda di partecipazione alla procedura competitiva (senza, peraltro, richiedere alcuna dimostrazione in ordine alla non imputabilità dell’asserito errore informatico che impediva l’invio tempestivo del modello D1), provvedendo a dichiarare l’improcedibilità della domanda solo ad esito della mancata ricezione di quanto richiesto alla scadenza del nuovo termine assegnato.
Allo stesso tempo, la mancata ricezione da parte dell’Amministrazione della documentazione e dei chiarimenti indicati nella nota del 15 aprile 2024 si è verificata a causa di un errore commesso da parte della ricorrente in sede di digitazione dell’indirizzo di spedizione della PEC del 19 aprile 2024. Detto errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può, tuttavia, ritenersi scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima.
Quanto occorso dimostra, infatti, che la società non si è sincerata, all’atto dell’invio della PEC del 19 aprile, della corretta digitazione dell’indirizzo del destinatario (chiaramente indicato dall’Amministrazione nella nota del 15 aprile 2024) e non ha nemmeno provveduto a verificare l’esito della spedizione, pur trattandosi di un controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante l’esame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata (rilasciate dal gestore del servizio ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.P.R. 68/2005). Ed invero, se parte ricorrente avesse provveduto a tali verifiche, avrebbe potuto agevolmente procedere ad un nuovo invio nei termini indicati nell’Amministrazione (in scadenza al giorno successivo a quello dell’invio errato), da ciò discendendo, come si è premesso, l’imputabilità dell’errore a negligenza e la sua non scusabilità.
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