Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO IL CRITERIO CRONOLOGICO PER DIRIMERE LA PARITÀ DI PUNTEGGIO (50.2)

TAR LAZIO Sentenza 2025

In materia di termini perentori per la presentazione delle domande di partecipazione, non assume rilievo l'orario di invio della PEC ricavabile dai log di transito del mittente, essendo opponibile ai terzi solo l'orario di ricezione certificato dal sistema del destinatario. Il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per dirimere parità di punteggio è legittimo e non integra l'ipotesi di sorteggio vietato di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 se utilizzato in fase conclusiva di assegnazione.

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