Giurisprudenza e Prassi
Carenza di interesse nel ricorso payback dopo pagamento ridotto
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
La dichiarazione di avvenuto pagamento della quota ridotta del payback, effettuata ai sensi della normativa speciale di risoluzione delle controversie, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il vantaggio economico della riduzione del debito sostituisce l'interesse processuale all'annullamento dei provvedimenti impositivi degli oneri di ripiano.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:

