Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE PATTO D'INTEGRITA' - RILEVANTE SOLO NELL'AMBITO DELLA SPECIFICA GARA PER LA QUALE E' SOTTOSCRITTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il patto di integrità vincola la stazione appaltante alla risoluzione del contratto (e verosimilmente anche alla revoca dell’aggiudicazione) nel caso in cui la violazione sia avvenuta nell’ambito della specifica procedura di gara; negli altri casi la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto sono comunque espressione di una valutazione discrezionale.

Nelle gare pubbliche il patto di integrità fa sorgere obblighi connessi alla specifica procedura cui l’operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non si riferisce a comportamenti tenuti dall’impresa in occasione di precedenti appalti, anche perché, ad opinare diversamente, si determinerebbe una sovrapposizione di tale disciplina con quella dei “motivi di esclusione”, ovvero della sussistenza dei requisiti di ordine generale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 722).

Tale soluzione è postulabile sia configurando il patto di integrità quale espressione di autonomia negoziale, che non può dunque intaccare il fondamento di razionalità dei principi che presiedono al diritto dei contratti pubblici, tra cui quello di concorrenzialità e di massima partecipazione, avente come corollario anche quello della non automatica esclusione di operatori, quand’anche resisi colpevoli di precedenti condotte illecite [in tale prospettiva i patti di integrità costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante e accettate dall’impresa concorrente (Cons. Stato, V, 9 settembre 2011, n. 5066), finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, specialmente sotto il profilo di un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell’aggiudicazione del contratto], sia valorizzando la dimensione pubblicistica del patto di integrità, riveniente il proprio fondamento nell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, alla cui stregua «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara» (CGA Sicilia, 12 gennaio 2022, n. 32). In questa prospettiva, la fattispecie della violazione del patto di integrità presuppone comunque la titolarità in capo alla stazione appaltante del potere di valutazione della riferibilità di determinate condotte al perimetro espulsivo previsto dalla norma; si tratta dunque di un’attività riservata all’amministrazione, con conseguente preclusione per il giudice amministrativo di sostituirsi ad essa.

Quale che sia la ricostruzione preferibile del patto di integrità, le vicende penali stigmatizzate dall’appellante non riguardano la procedura di gara oggetto di controversia, ragione per cui non ricorre un’ipotesi di esclusione automatica del raggruppamento aggiudicatario.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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