Giurisprudenza e Prassi

PATTO DI INTEGRITA' - TASSATIVITA' CAUSE DI ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' S.A.

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2024

Nell’uno e nell’altro caso il patto d’integrità soggiace, comunque, alle stesse regole dettate dall’art. 1362 cod. civ. e seguenti per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione in base al contenuto complessivo dell’atto. Alla stregua, inoltre, del criterio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., la perimetrazione degli effetti della clausola è circoscritta solo a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19.6.2023, n. 5989).

Anzitutto, in ossequio al principio unionale di proporzionalità, il patto d’integrità “non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito” (CGUE 22.10.2015, causa C-425/14). Ne consegue che, anche ove sia positivamente stabilito un obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito l’inosservanza di quanto ivi pattuito come causa di esclusione dalla gara, le stazioni appaltanti, nel rispetto del richiamato parametro di proporzionalità, devono comunque “valutare l’idoneità della condotta a giustificare l’esclusione dalla gara” e adottare la sanzione espulsiva “in ottemperanza ai canoni del procedimento amministrativo che richiedono la garanzia del contraddittorio e l’obbligo di idonea motivazione delle scelte adottate” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 12.4.2022 n. 4384 e C.G.A.R.S., sez. giur., 12.1.2022 n. 32, che, a sua volta, richiama la delibera ANAC 22.12.2020 n. 1120).

Dal principio di tassatività delle cause di esclusione si è desunto, inoltre, che il patto d’integrità “fa sorgere obblighi connessi alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non si riferisce a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti, anche perché, ad opinare diversamente, si determinerebbe una sovrapposizione di tale disciplina con quella dei "motivi di esclusione", ovvero della sussistenza dei requisiti di ordine generale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 722)” (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2023, n. 1302).

La pretesa della ricorrente di annettere, in forza della clausola risolutiva in esame, un’attitudine immediatamente espulsiva all’operato pregresso degli amministratori dell’aggiudicataria contravviene ai richiamati principi ordinamentali, in quanto mira a dilatare, in modo non consentito, il perimetro delle cause tassative di esclusione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

BANDI DI GARA: Ai sensi dell'art. 62 del Codice: le procedure di affidamento in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operat...