PASSOE - STRUMENTO A CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELL'O.E. - OMISSIONE SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO
Questo collegio ricorda come da costante giurisprudenza, il PassOE non costituisce un “pre-requisito” dell'operatore economico, rappresentando unicamente uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell'esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8505; 21 agosto 2020, n. 5164; 4 maggio 2017, n. 2036; 26 settembre 2017, n. 4506; in diversa prospettiva, 16 marzo 2020, n. 1863), di guisa che l'eventuale omissione della sua allegazione alla documentazione amministrativa ben potrebbe essere sanata mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 1863; T.A.R. Napoli, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 607).
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