SOCIETA' SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE PREVENTIVO: IL L.R. PUO' CONTINUARE A PARTECIPARE ALLE GARE PUBBLICHE
La difesa della controinteressata ha rappresentato che la società è stata effettivamente sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 1 c.p.p. ma che detto sequestro ha avuto ad oggetto il capitale sociale e la totalità delle quote sociali con la conseguenza che l’amministratore giudiziario è subentrato nell’esercizio dei diritti sociali spettanti al socio sequestrato rimanendo ferma la rappresentanza legale della società in capo al dott. -OMISSIS-; pertanto, i documenti di gara dovevano essere sottoscritti solo da quest’ultimo. Tale ricostruzione troverebbe conferma nelle direttive impartite dal Tribunale ai sensi dell’art. 41, comma 1ter del richiamato decreto con cui la società è stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività di impresa, delimitando le funzioni dell’amministratore giudiziario: 1) al “controllo contabile periodico (mensile) sugli atti di ordinaria amministrazione posti in essere dall’amministratore sociale (intendendosi quali atti di ordinaria amministrazione quelli che sono funzionali all’attività economica imprenditoriale)”; 2) al compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Da quanto precede persuade la tesi della controinteressata secondo la quale per partecipare alla gara (attività sicuramente rientrante nella nozione di ordinaria amministrazione trattandosi di una società operante nel settore dei servizi di igiene urbana) era sufficiente la sottoscrizione da parte del rappresentante legale della società non richiedendosi anche quella dell’amministratore giudiziario avendo questo il mandato di effettuare un controllo sugli atti di ordinaria amministrazione posti in essere dal primo.
In ogni caso, anche se non risultava nel caso di specie necessario, l’amministratore giudiziario ha apposto la propria firma accanto a quella del rappresentante legale della società su quasi tutti gli atti di gara (domanda di partecipazione, offerta tecnica, costi della manodopera e sicurezza) allegando il proprio documento di riconoscimento anche al modulo dell’offerta economica (recante il ribasso sul prezzo posto a base di gara), con ciò dimostrando di aver condiviso, nei limiti delle sue competenze così come definite dal giudice penale, la partecipazione alla gara.
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