Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE MA ASSENZA DI PERSONALE FEMMINILE: L'ENTE DEVE VERIFICARE LA SUSSISTENZA EFFETTIVA DEI REQUISITI PREMIALI ALLA DATA DI SCADENZA DELLE OFFERTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

È illegittima l'attribuzione di un punteggio premiale per il requisito di "impresa giovanile" qualora la partecipazione del controllo e della proprietà non sia detenuta in prevalenza (oltre il 50%) da persone under 35 alla data di scadenza della presentazione delle offerte, restando irrilevanti modifiche societarie successive.

Allo stesso modo, è annullabile l'assegnazione di punteggio per la "parità di genere" se l'operatore economico non ha dipendenti donne, poiché tale condizione rende impossibile e inverosimile il rispetto dei parametri minimi di valutazione previsti dalla prassi di riferimento.

"Va [...] accolta, perché fondata, la censura (proposta con i primi motivi aggiunti e reiterata con ognuno dei successivi ricorsi) che si appunta sull’attribuzione a B., in sede di valutazione dell’offerta tecnica, di 10 punti, in quanto “impresa a prevalente carattere giovanile”.

Al riguardo, l’avviso è chiaro nel considerare imprese giovanili “quelle in cui la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni”.

Secondo quanto risulta dagli atti e non contestato dalla controinteressata né dalla parte resistente, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, l’assetto proprietario della B. vedeva il 50% delle quote in capo a un soggetto ultratrentacinquenne, con la conseguenza che il soggetto nato nel 1998 deteneva (soltanto) l’altra metà delle quote.

Coglie, pertanto, nel segno la censura della ricorrente, senza che possano condurre a una diversa conclusione né il cambiamento delle quote percentuali, intervenuto successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda, né la circostanza che anche il 50% avrebbe assicurato alla persona più giovane il controllo sostanziale della società, in quanto le avrebbe consentito comunque di impedire “che l’impresa ricad[esse] nella sfera di influenza del socio proprietario con maggiore età anagrafica” [...].

È altresì fondata la censura (mossa con i quarti motivi aggiunti), che si appunta sull’assenza dei requisiti per l’acquisizione della certificazione di “parità di genere”.

Al riguardo, non può assumere alcuna rilevanza la “sostanziale” parità asseritamente discendente dalla circostanza - addotta dall’amministrazione resistente - che, nella B., la proprietà sarebbe in capo a due soggetti di sesso femminile, mentre l’amministrazione sarebbe attribuita alla responsabilità di un soggetto di sesso maschile.

[...]

Orbene, è vero che la certificazione della parità di genere “è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo (in senso analogo) una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità” (Tar Lazio, sez. II, 2.7.2025, n. 12991).

Peraltro, è difficile sostenere che i punteggi previsti per alcune delle aree sopra elencate possano essere attribuiti anche ad un’azienda priva di dipendenti di sesso femminile, com’è stata B. nel corso degli anni 2024 e 2025 (cfr. documenti depositati in atti dall’Inps). In particolare, tutti e sette gli indicatori dell’area “Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda”, del peso complessivo del 20%, e tutti e tre gli indicatori dell’area “Equità remunerativa per genere”, del peso totale del 20%, esigono - ontologicamente - la presenza in azienda di lavoratrici donne (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla “percentuale promozioni donne su base annua” o alla “percentuale donne con remunerazione variabile per assicurare la corresponsione del salario variabile in maniera equa”)."

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