L'OBBLIGO DELLA STAZIONE APPALTANTE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE VIENE MENO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE PRINCIPALE (118)
"[...] in tema di rapporti pendenti, l’art. 72 co.4 della legge fallimentare specifica che “in caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento”, risultando nuovamente chiara, anche in questa disposizione, la ratio di rispetto del principio della par condicio creditorum che informa la disciplina della soddisfazione dei creditori sul passivo fallimentare.
In definitiva, deve essere richiamato il principio di diritto reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5685/2020, secondo cui “in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie”.
Diretta conseguenza è che “al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione”
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