Giurisprudenza e Prassi

PAESI TERZI NON FIRMATARI DI ACCORDI INTERNAZIONALI - PARTECIPAZIONE APPALTI - PARTECIPAZIONE MA VINCOLATA

CORTE GIUST EU SENTENZA 2024

42 L'’articolo 43 della direttiva 2014/25 riflette tali impegni internazionali dell’Unione disponendo che, nella misura in cui sono contemplati dall’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell’Unione.

43 Come emerge dal considerando 27 della medesima direttiva, tale diritto al trattamento non meno favorevole di cui beneficiano gli operatori economici di detti paesi terzi implica che tali operatori economici possano avvalersi delle disposizioni di detta direttiva.

44 Altri paesi terzi non hanno, ad oggi, concluso con l’Unione un accordo internazionale come quelli citati al punto 41 della presente sentenza.

45 Per quanto riguarda gli operatori economici di detti paesi terzi, occorre rilevare che, sebbene il diritto dell’Unione non osti a che tali operatori economici siano ammessi, in assenza di misure di esclusione adottate dall’Unione, a partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico disciplinata dalla direttiva 2014/25, esso osta, per contro, a che detti operatori economici possano, nell’ambito della loro partecipazione a una siffatta procedura, avvalersi della direttiva medesima ed esigere quindi un pari trattamento della loro offerta rispetto a quelle presentate dagli offerenti degli Stati membri e dagli offerenti dei paesi terzi di cui all’articolo 43 della direttiva stessa.

46 Infatti, l’inclusione degli operatori economici dei paesi terzi di cui al punto 44 della presente sentenza nell’ambito di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici che il legislatore dell’Unione, come risulta dal considerando 2 della direttiva 2014/25, ha istituito al fine di garantire una concorrenza non falsata, e la cui essenza stessa implica il principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, punto 81; del 3 giugno 2021, Rad Service e a., C-210/20, EU:C:2021:445, punto 43, e del 13 giugno 2024, BibMedia, C-737/22, EU:C:2024:495, punto 30), avrebbe l’effetto di conferire loro un diritto a un trattamento non meno favorevole in violazione dell’articolo 43 della direttiva medesima, il quale limita il beneficio di tale diritto agli operatori economici di paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione un accordo internazionale come quelli previsti da tale articolo.

47 Pertanto, il diritto conferito, dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, a «qualsiasi operatore economico interessato» di presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara nell’ambito di una procedura aperta di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione non si estende agli operatori economici dei paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l’Unione. Esso non implica neppure che detti operatori, quando sono ammessi a partecipare a una procedura di tal genere, abbiano il diritto di invocare il beneficio della direttiva di cui trattasi. Interpretare diversamente tale disposizione e attribuire, quindi, una portata illimitata all’ambito di applicazione ratione personae della direttiva stessa equivarrebbe a garantire agli operatori economici di tali paesi terzi un accesso paritario alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nell’Unione. Orbene, per la ragione esposta al punto 46 della presente sentenza e come enunciato ormai, altresì, dal considerando 10 del regolamento IPI, la direttiva 2014/25 deve essere intesa nel senso che l’accesso degli operatori economici di detti paesi terzi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nell’Unione non è garantito e che tali operatori possono esserne esclusi.

67 Da tutto quanto precede risulta che le autorità nazionali non sono competenti a rendere applicabili, agli operatori economici di paesi terzi che non abbiano concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici, le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute nella direttiva 2014/25. Tanto premesso, la giurisprudenza richiamata al punto 53 della presente sentenza non può condurre a dichiarare ricevibili questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di dette norme nell’ambito della controversia tra la Kolin e la commissione di controllo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;