Giurisprudenza e Prassi
NULLITÀ DEGLI ATTI IN VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E OBBLIGO DI STIPULA DEL CONTRATTO (114.4)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2025
In sede di ottemperanza, il mutamento della situazione di fatto o l'asserita mancanza di copertura finanziaria sopravvenuta non impediscono l'esecuzione del giudicato che impone la stipula del contratto, qualora la gara sia stata originariamente indetta con finanziamento. Gli atti della stazione appaltante che sovrappongono un nuovo affidamento all'oggetto del giudicato sono affetti da nullità parziale per violazione o elusione del giudicato ex art. 114 c.p.a., nullità che travolge anche la conseguente attività negoziale.
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