QUALIFICAZIONE ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - REQUISITI SOGGETTIVI
In premessa, occorre rammentare che la figura soggettiva dell’organismo di diritto pubblico (che, a dispetto della natura formalmente privata, riveste – ai fini evidenziali – il ruolo di amministrazione aggiudicatrice) presuppone la sussistenza (concorrente) di tre requisiti, dovendo sussistere: a) la “personalità giuridica” (intesa lato sensu in termini di autonoma soggettività dell’ente): c.d. requisito soggettivo; b) il “carattere non industriale o commerciale” dell’attività esercitata, in quanto preordinata – per genetica destinazione funzionale – alla (specifica) cura di “esigenze di interesse generale”: c.d. requisito teleologico; c) l’assoggettamento al “controllo” pubblico, sotto gli (alternativi) profili materialmente finanziari, operativamente gestori o strutturalmente istituzionali: c.d. requisito oggettivo.
Va da sé che la carenza anche di uno solo dei requisiti importa l’esclusione della qualificazione pubblicistica.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui