FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026: LA CORTE COSTITUZIONALE ESCLUDE LA QUALIFICA DI ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma che qualifica la Fondazione Milano Cortina 2026 come ente operante in regime di diritto privato, laddove il giudice rimettente muova dall'erroneo presupposto che tale disposizione abbia portata innovativa e derogatoria rispetto alla natura di organismo di diritto pubblico dell'ente. La sussistenza di tale qualifica va esclusa qualora l'ente operi sul mercato in condizioni di concorrenza, senza scopo di lucro ma con metodo imprenditoriale, traendo sostentamento da risorse private.
"Ai fini della qualificazione della Fondazione come organismo di diritto pubblico mancherebbe il necessario requisito teleologico, poiché, come correttamente evidenziato dall’Avvocatura generale dello Stato nei suoi pareri, la Fondazione è stata istituita per l’organizzazione di un singolo evento sportivo e opera in un contesto concorrenziale, reperendo le proprie risorse prevalentemente tramite attività di tipo negoziale e promozionale (sponsorizzazioni, vendita di biglietti, diritti di sfruttamento, et cetera).
[...]
Passando all’interpretazione del menzionato art. 2, comma 2, esso stabilisce, come si è già detto, che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto privato senza scopo di lucro (qualificazione, del resto, pacifica fin dalla sua costituzione originaria, mediante atto notarile del 9 dicembre 2019, al quale è poi seguito il riconoscimento legislativo recato dal d.l. n. 16 del 2020, come convertito), è «operante in regime di diritto privato». Tale previsione è stata inserita nel corpo della disposizione in sede di conversione del decreto-legge che la contiene, e successivamente riprodotta dall’art. 34, comma 3, del d.l. n. 115 del 2022, come convertito, che ha sostituito il testo dell’art. 2 appena richiamato.
L’esame dei lavori parlamentari mostra inequivocabilmente che lo scopo dell’emendamento era quello di rendere agevole e celere l’operato della Fondazione, sottraendola al regime di evidenza pubblica delle gare che avrebbe dovuto bandire per procurarsi sul mercato beni e servizi. Uno scopo, quindi, originato unicamente dal presupposto che l’ente non potesse considerarsi organismo di diritto pubblico, atteso che, in tal caso, l’obbligo della gara sarebbe stato ineludibile."
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