ENTI PUBBLICI – ORGANI DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO
Alla luce dell’evoluzione conosciuta dalla nozione di ente pubblico e dagli indici ai quali se ne affida il riconoscimento, visti i decreti istitutivi dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, visto il regolamento generale di amministrazione, verificate le sue fonti di finanziamento nonché i beni dei quali dispone, tenuto conto che:
– l’Ordine non si trova, con alcun pubblico potere, in una relazione organizzativa qualificata che ne comporti l’assoggettamento a poteri di direttiva, ingerenza, controllo o anche solo vigilanza, diversi da quelli che, in base alle attuali normative, interessano tutte le persone giuridiche anche di diritto privato;
– all’Ordine non sono attribuite funzioni o comunque compiti specifici di cura di interessi coincidenti con quelli dello Stato o di altri pubblici poteri;
– all’Ordine non sono attribuiti poteri amministrativi in senso tecnico né altre prerogative;
– nelle modalità di individuazione di coloro che compongono il suo organo di vertice non è ravvisabile lo spazio per alcuna forma di controllo o di ingerenza pubblica;
– non risultano finanziamenti stabili a carico dello Stato o di altri soggetti pubblici né esso gestisce beni pubblici.
questo Consiglio di Stato ritiene che non ricorrano i presupposti né le condizioni per ricondurre l’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma nel novero dei soggetti di natura pubblica e che lo stesso debba perciò riconoscersi come soggetto di diritto privato.
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