TERMINE DECADENZIALE PER IMPUGNARE I COMPENSI DA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
In tema di appalti e servizi pubblici, qualora la prestazione sia svolta in regime di ordinanza contingibile e urgente, la posizione del privato assume la natura di interesse legittimo a fronte dell'esercizio di un potere autoritativo straordinario; ne consegue che l'eventuale contestazione dei criteri di remunerazione previsti dall'ordinanza deve avvenire nel termine di decadenza di sessanta giorni, risultando inammissibile l'impugnazione della successiva determinazione di quantificazione che costituisca mera applicazione dei criteri presupposti non tempestivamente impugnati.
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