COMPETENZA SINDACALE PER ORDINANZE CONTINGIBILI E RISARCIMENTO INTERESSI OPPOSITIVI
L'ordinanza dirigenziale che impone a un operatore economico il mantenimento di un ponteggio per ragioni di pubblica incolumità è illegittima per incompetenza, spettando tale potere esclusivamente al Sindaco ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. L'annullamento di siffatto provvedimento legittima la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi oppositivi, in quanto la disponibilità e il godimento dei beni costituenti il ponteggio sono stati sottratti autoritativamente per finalità pubblicistiche.
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