INDEROGABILITÀ DEL COLLAUDO FUNZIONALE PER LA PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Nelle convenzioni urbanistiche, la clausola che subordina il trasferimento delle opere di urbanizzazione al Comune alla previa verifica della loro buona e regolare esecuzione è legittima e non ha natura meramente potestativa. L'Amministrazione ha l'onere di acquisire solo beni funzionalmente idonei per evitare che i costi di riparazione di opere mal realizzate ricadano sulla collettività. In difetto di collaudo funzionale, i privati acquirenti degli immobili restano titolari delle obbligazioni reali di manutenzione degli impianti a servizio del comprensorio.
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