Giurisprudenza e Prassi

OPERE COMPLEMENTARI: LE OPERE CHE INTEGRANO LE OPERE PRINCIPALI (132)

ANAC DELIBERA 2025

Come chiarito dall'Autorità (deliberazione n. 26/2011; Parere AG 53/15/AP del 22/07/2015), possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico esecutivo rappresentano una integrazione dell'opera principale, sì da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore. Sono quindi da ascrivere nella categoria dei lavori contrattuali (opere complementari) quegli interventi aggiuntivi che, pur comportando modifiche al progetto, rientrano comunque nel piano dell'opera (es. variazioni di tracciato, di dimensione, forma, qualità dei lavori). Questi devono essere tenuti distinti dai lavori extracontrattuali, i quali pur necessari per la completa esecuzione dell'opera in sé considerata, restano estranei al piano della stessa e consistono in lavori aventi una propria individualità distinta da quella dell'opera originaria e che integrano un'opera a sé stante (es. strada di collegamento- parere AG 19-10 del 29 aprile 2010, ma si veda anche CdS Sent, 5827 del 11.2014). Quanto sopra trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale possono ritenersi complementari soltanto le opere che da un punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un'integrazione delle opere principali, saldandosi inscindibilmente con esse, sì da giustificare l'affidamento ad un unico appaltatore (C.G.A. Sicilia 03/02/2000). ....» (ANAC parere. FUNZ. CONS. n. 33/2022).

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