Giurisprudenza e Prassi

OPERE AGGIUNTIVE - PROPOSTE MIGLIORATIVE – DIFFERENZA (95.14)

ANAC DELIBERA 2020

Le offerte in variante si sostanziano nella proposta di vere e proprie modifiche dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, al progetto posto a base di gara (cfr. Delibera n. 210 del 1 marzo 2017 e giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è necessaria una specifica e preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, che deve stabilire i limiti entro i quali il progetto può essere modificato (le modifiche devono essere comunque connesse con l’oggetto dell’appalto e devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla stazione appaltante) che deve valutare l’ammissibilità delle modifiche proposte, poiché «solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione» (art. 95, co. 14, lett. c), d. lgs. 50/2016); in sintesi, che un’offerta in variante consiste in una modifica sostanziale nei termini sopra indicati: una variante ammissibile sarà valorizzata nell’ambito del criterio di aggiudicazione a cui inerisce e potrà comportare l’attribuzione di un punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice; una variante non ammissibile non sarà presa in considerazione e, qualora si sostanzi in «soluzioni che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo» determinando un conflitto con la lex specialis, potrà comportare l’esclusione del concorrente per inammissibilità dell’offerta tecnica (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2019 n. 2873); considerato, con riferimento al secondo concetto, che le proposte migliorative, diversamente dalle varianti, sono sempre ammesse in gara poiché non richiedono una specifica autorizzazione. Per costante giurisprudenza, devono intendersi “proposte migliorative” quelle «soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste»(Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2019 n. 6793 e giurisprudenza ivi citata).

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