Giurisprudenza e Prassi

OPERE AGGIUNTIVE E MIGLIORIE DEL PROGETTO: PRINCIPALI DIFEFRENZE

ANAC DELIBERA 2024

Comune di Amalfi (SA). Intervento di consolidamento del Costone Gaudio in frazione Pogerola e manutenzione straordinaria di via Papa Leone X nel Comune di Amalfi.CIG: 9440898B7BImporto dei lavori a base di gara: 4.009.385,77 euroFascicolo UVLA n. 856/2023

per "opere aggiuntive" si deve intendere "un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale" mentre "gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o delle variantl', con la specificazione che le migliorie sono sempre ammesse, mentre le varianti sono ammesse a condizione che siano contenute nei limiti stabiliti dalla lex specialis di gara ai sensi dell'art. 95 comma 14 del d.lgs. 50/2016. Per le "opere aggiuntive" vale il dettato del successivo comma 14-bis ai sensi del quale "In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 [criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa], le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta".

Sul punto l'ANAC, specificando quanto già espresso nelle Linee guida n. 2, è intervenuta con Delibera n. 1043 del 14 novembre 2018, nella quale ha evidenziato che "In sostanza, tale norma è finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, "riducendo" il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al criterio del prezzo più basso, "dissimulandolo" mediante l'artificio dell'offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Le opere aggiuntive si connotano non sotto il profilo dell'accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell'appalto che risulta immutata nella sua costruzione progettuale bensì in quello di incrementarne quantitativamente l'estensione, risultando questa, all'esito dell'operazione, manifestamente accresciuta". principi contenuti nella citata Delibera sono stati confermati con la Delibera n. 1075 del 21 novembre 2018, nella quale è stato precisato che "l'assegnazione di punteggi ad opere aggiuntive conduce a duplicare la valutazione del ribasso, che avviene, una prima volta, mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell'offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriorl'.

Si rileva pertanto una disapplicazione dell'art. 95 commi 14bis del d.lgs. 50/2016.

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