NULLITÀ DEL CONTRATTO D'APPALTO PER OPERE ABUSIVE E INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO VERSO LA P.A.
"In tema di appalto privato di opere edilizie, il contratto avente ad oggetto la costruzione di un’opera senza la prescritta concessione è nullo per illiceità dell’oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall’origine. [...] Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto... si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa... in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico". (Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'indennizzo ex art. 2041 c.c. richiesto dall'appaltatore sia verso il committente privato sia verso il Comune che ha acquisito l'immobile abusivo).
(Riferimenti giurisprudenziali nel testo: Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 33954/2023; Cass. n. 21418/2018).
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