Giurisprudenza e Prassi

SOGGETTI CHE SVOLGONO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: DEVE ESSERE INDICATO NELL'OGGETTO SOCIALE (II.12)

ANAC PARERE 2025

In seguito alla sentenza CGUE, 11 giugno 2020, C-219/19, è pacifico che anche gli enti senza scopo di lucro possano partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, una delle novità del nuovo Codice, contenuta nell'Allegato II.12, " è rappresentata dalla previsione per cui i soggetti che vogliono partecipare alle procedure di affidamento pubblico devono ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "rilevando che "tale novella legislativa abbia il precipuo scopo di restringere il novero dei soggetti che possano essere affidatari di appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura e che la stessa trovi una giustificazione nella delicatezza dei servizi in questione e nell'elevata professionalità richiesta per garantire la qualità dei servizi. Muovendo dalla lettera dell'art. 37, comma 1, dell'Allegato II.12, Parte V, del d.lgs. n. 36/2023 secondo il quale, per partecipare alle gare di progettazione, gli "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura" di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), sono tenuti a: i) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di S.I.A., ii) predisporre e ad aggiornare un organigramma nel quale devono essere indicate le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche; iii) avere, nella compagine aziendali, almeno un direttore tecnico in possesso di determinati requisiti; iv) delegare l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto - il TAR ha ritenuto che lo Statuto dell'Università non ricomprendeva espressamente la possibilità di erogare servizi di ingegneria e architettura e non prevedeva né l'esistenza di un direttore tecnico né quella di persone impiegate nello svolgimento di funzioni tecniche, per cui l'Università non avrebbe potuto essere affidataria dell'appalto ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. e) del nuovo Codice;

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