Giurisprudenza e Prassi
DIFFERENZA TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (35.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato mediante un provvedimento che definisce il merito della pretesa; al contrario, la sopravvenuta carenza di interesse consegue al verificarsi di una situazione di fatto o diritto nuova tale da rendere certa l'inutilità della pronuncia giurisdizionale sul piano dell'utilità pratica per il ricorrente.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

