Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DI SERVIZI - OBBLIGO DI INDICARE GLI ONERI DI SICUREZZA- ECCEZIONE SE LEX SPECIALISI ANTE D.LGS. 56/2017 (95.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Nonostante appaia maggiormente condivisibile l’orientamento che postula l’applicabilità dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici altresì alle concessioni di servizi – in considerazione anche del rilievo che l’art. 30 comma 3 del D.lgs. 50/2016 impone agli operatori economici, “nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni” di rispettare “gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali” , cui si correla il predetto obbligo dichiarativo, se la lex specialis , antecedente non solo al noto e richiamato pronunciamento della Corte di Giustizia, UE, IX, 2 maggio 2019 C-309/18, ma alla stessa riformulazione del disposto dell’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 ad opera del correttivo di cui al d.lgs. 56/2017, non solo non prevedeva alcuna sanzione espulsiva correlata al mancato assolvimento dell’obbligo di indicazione separata dei costi della sicurezza, ma non prevedeva expressis verbis detto obbligo, neppure con rinvio al correlativo disposto normativo, il rispetto dei principi di trasparenza, di proporzionalità e di tassatività della cause di esclusione, imponevano senza dubbio l’attivazione del soccorso istruttorio, mercè l’apertura del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Vi era infatti incertezza giurisprudenziale circa l’applicabilità del disposto dell’art. 95 comma 10 del Codice alle concessioni di servizio, nonché la circostanza – giova rimarcarlo – che il bando di gara è stato pubblicato nel 2016, e dunque in un periodo nel quale, non solo l’orientamento giurisprudenziale prevalente avrebbe deposto nel senso di negare che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni potesse condurre all’automatica esclusione dell’operatore, non essendo ancora intervenute le pronunce in materia della Corte di Giustizia UE e dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, ma anche la formulazione della norma di cui all’art. 95 comma 10 del Codice, in quanto antecedente al correttivo di cui al d.lgs. 56/2017, era alquanto generica, non potendosi esattamente intendere, in mancanza del riferimento dell’obbligo dichiarativo de quo anche alla separata indicazione dei costi della manodopera, la portata essenziale dello stesso in quanto riferibile alla omnicomprensiva protezione delle condizioni dei lavoratori.

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