Giurisprudenza e Prassi

DECADENZA DEL TITOLO EDILIZIO – ONERI DI URBANIZZAZIONE – OBBLIGO RESTITUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall’intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell’art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (v. ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 215; sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2754; id., 26 settembre 2019, n. 6442; 28 novembre 2012, n. 6033; sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1443; sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 1395). In caso di convenzioni urbanistiche, quindi, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia (v. ancora Cons., Sez. II, 10 marzo 2020, n. 1725). In particolare, dunque, quando l’intervento edilizio si colloca all’interno di una convenzione di lottizzazione, ciò presuppone ontologicamente la preventiva valutazione dell’impatto dell’intervento sul carico urbanistico e il conseguente computo degli oneri, ripartiti secondo le regole sopra richiamate (realizzazione diretta, ovvero pagamento, v. Cons. Stato Sez. II, 9 dicembre 2019, n. 8377).

Applicando tali coordinate al caso di specie, si deve rilevare che la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte della proprietà, unitamente alla cessione di una porzione di area, sono stati oggetto dell’accordo contenuto nella convenzione edilizia del 1989, la cui portata complessiva ne costituiva l’essenza contenutistica, stante che in assenza di una proiezione verso i successivi interventi, non era valutabile il carico urbanistico, né l’entità dell’intervento richiesto al privato. Consentendo altresì la segmentazione dell’intervento, la realizzazione dei successivi frammenti, rimessa alle future scelte del proprietario («L’utilizzo potrà avvenire anche per singoli interventi, ciascuno dei quali dovrà formare oggetto di specifica concessione, che dovrà uniformarsi alle norme della presente convenzione», art. 2), ha da un lato implicato una sorta di preventiva rinuncia alla monetizzazione delle eventuali eccedenze, ma dall’altro cristallizzato gli importi alla progettualità complessivamente intesa. Il Comune, cioè, come sopra già chiarito, già chiarito, ha dato attuazione alla legge regionale di settore non con tante convenzioni edilizie quanti erano i titoli richiesti, bensì trasformando l’unica pattuizione siglata in una sorta di piano urbanistico attuativo nel quale collocare tutti i futuri interventi, ove attuati.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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