Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTATORE CHE RILEVI CARENZE PROGETTUALI E NON INFORMI PRONTAMENTE LA STAZIONE APPALTANTE E' SOLIDALMENTE RESPONSABILE CON IL PROGETTISTA

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SENTENZA 2026

In tema di appalto, l'appaltatore che rilevi carenze progettuali è tenuto a informare prontamente la stazione appaltante; l'adozione di iniziative correttive estemporanee e inadeguate (nella specie, posizionamento di sacchetti di cemento per zavorrare teli impermeabili) conferma la consapevolezza del vizio e fonda la responsabilità solidale per i danni derivanti dall'opera. Inoltre, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni l'appaltatore al risarcimento di vizi tecnici rilevati dal CTU ma non specificamente dedotti dall'attore nell'atto introduttivo.

"Il primo giudice ha fatto proprie le argomentazioni del CTU ed ha sostenuto che “Il tema rilevato dal Consulente è stato oggetto di esame da parte della Suprema Corte che in molte occasioni, a mente dell’art. 2055 c.c. ha affermato la responsabilità concorrente dell’appaltatore e del progettista direttore dei lavori i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/08/2012, n. 14650, rv. 623883). Tale responsabilità trova fondamento nel fatto che nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche dell’opera; tanto avviene perché il risultato promesso dipende tanto dalla corretta progettazione, quanto dalla corretta esecuzione dell'opera” (in tal senso Cass. civ., Sez. I, 18/02/2008, n. 3932 e, più recentemente, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 12/06/2018, n. 15321)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)