Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI - DANNO ERARIALE – ONERE DELLA PROVA

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2021

L’ampia giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, ha chiarito l’estensione dell’onere a carico della Procura attrice (e della prova del fatto contrario a carico di parte convenuta) in termini del tutto aderenti al disposto dell’art. 2697 c.c. e al fondamentale criterio, in esso dettato, per il quale l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda grava su parte attrice (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) e il convenuto ha l’onere di fornire controprova ai fatti asseverati in giudizio (“Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”).

Da tale regola discende che “spetta alla Procura Regionale, e non al convenuto, dimostrare: (a) la presenza in servizio di qualificate professionalità interne, astrattamente idonee ad espletare l’incarico stesso; (b) la disponibilità in concreto di tali professionalità alla esecuzione dell’incarico; (c) la mancanza di complessità nella materia da esaminare, in ipotesi di incarico di consulenza”, mentre l’onere della prova a carico di parte convenuta è un onere “riflesso”, nel senso che si presenta tanto più esteso quanto più estesa è la prova dei fatti asseverati da parte attrice (cfr., tra le altre, Sez.II App., sent. n.109/2021).

Il Collegio conviene con la consolidata giurisprudenza nell’affermare il principio che la produzione di tabelle del personale in organico o l’elencazione di dipendenti in servizio, da parte della Procura attrice, non costituiscano di per sé una prova sufficiente a tali fini.

Osserva il Collegio che l’onere probatorio a carico dell’attore non si può ritenere esaurito nel richiamo alle relazioni finali degli inquirenti, ma presuppone l’individuazione e la contestazione (attività di asserzione) del fatto specifico che fa assumere al fatto contestato – nella fattispecie, l’incarico a soggetto esterno - una connotazione illecita: infatti, anche tale fatto specifico - nella fattispecie, l’adeguatezza professionale e la concreta disponibilità del personale dei Comuni che si indica come “a disposizione” per effetto delle Convenzioni - deve essere oggetto di prova (attività di asseverazione). Non può il giudice autonomamente procedere alla ricerca, nell’ambito degli atti genericamente versati in giudizio, della prova di fatti specifici che non siano stati nemmeno affermati dalla Procura, poiché, nel doveroso rispetto del principio del contraddittorio (prima ancora che del riparto dell’onere della prova), la valutazione di sufficienza e congruità della prova di un fatto deve essere riferita unicamente ai fatti come asseriti nelle modalità e circostanze contestate ai convenuti nell’atto di citazione.

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