Giurisprudenza e Prassi

OMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI - LEGTTIMA L'AZIONE CONTRO IL SILENZIO INADEMPIMENTO (102)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

L’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che <<l'emissione [del Certificato di esecuzione dei lavori] deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica>> e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga <<entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'ANAC>>.

Come evidenziato dalla giurisprudenza <<la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale>> (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).

Nella fattispecie, il RUP, lungi dal concludere il procedimento innescato dalla istanza della ricorrente, si è limitato a evidenziare la sussistenza di problemi tecnici interni senza assumere alcuna determinazione.

Osserva il Collegio che essendo decorso il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia del Comune il ricorso deve essere accolto.

L'amministrazione intimata dovrà pertanto provvedere in maniera espressa sull'istanza di rilascio del certificato presentata dalla ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.


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