Giurisprudenza e Prassi

APPALTATORE CHE AGISCE IN GIUDIZIO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - DEVE PROVARE L'ADEMPIMENTO DELLA SUA OBBLIGAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2024

Con specifico riferimento all'inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).

Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).

L'applicazione di tale regola al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale di dell'inadempimento del contratto) implica, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati