Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE UGUALI - RILANCIO MIGLIORATIVO -SEMPRE INFERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Deve invero ritenersi che la suddetta funzione derogatrice (delle regole di calcolo della soglia di anomalia valevoli in via generale) possa ritenersi correttamente assolta, nella specie, dalla lettera di invito emessa dalla stazione appaltante al fine di disciplinare il segmento procedimentale ex art. 77 R.D. n. 827/1924, come dedotto dalle parti resistenti.

La suddetta comunicazione infatti, nello stabilire che “l’offerta migliorativa dovrà essere contenuta nel limite della soglia di anomalia risultante nella fase ordinaria della gara, corrispondente alla percentuale del 27,43268 come da reportistica pubblicata e visibile nella piattaforma telematica Start”, costituisce appunto espressione della scelta discrezionale espressa sul punto dalla stazione appaltante, peraltro motivata (in un’ottica di trasparenza e pubblicità) con il fatto che la suddetta percentuale è quella risultante dalla “reportistica pubblicata e visibile nella piattaforma telematica Start”.

Né il fatto che, come si è detto, la soglia di anomalia risultante dalla applicazione delle istruzioni tecniche della piattaforma START esponesse un maggior numero di cifre decimali può assurgere a motivo di illegittimità della soglia di anomalia così determinata, a valere sulla gara suppletiva, dalla stazione appaltante: deve in proposito osservarsi che il valore risultante dal calcolo automatico della piattaforma informatica aveva carattere del tutto astratto e virtuale, superando di gran lunga il numero di cifre decimali rilevanti ai fini della individuazione delle offerte anomale (in relazione ai decimali ammessi per la formulazione del ribasso), con la conseguenza che esso non potrebbe assumere un concreto valore regolativo della gara principale né, di riflesso, di quella suppletiva in esame (regolata per l’aspetto in esame, come si è detto, da una disposizione ad hoc della stazione appaltante).

Inoltre, se si considera che la suddetta comunicazione assolveva alla funzione di mettere in guardia i concorrenti ammessi alla gara ex art. 77 R.D. n. 827/1924 in ordine alla soglia di anomalia, onde evitare che lo “stimolo” da essa dato all’ulteriore miglioramento delle offerte ex aequo trasmodasse nella presentazione di offerte inammissibili (perché anomale), significherebbe tradire il significato (e la funzione) della stessa, anche dal punto di vista del rispetto della par condicio dei concorrenti, l’individuazione di una soglia di anomalia diversamente determinata, peraltro attingendo ad un valore, come si è detto, del tutto matematico ed astratto (non scremato, cioè, dagli elementi – ergo, decimali - irrilevanti ai fini della gara, attraverso una espressa determinazione correttivo-volitiva della stazione appaltante, quale può ritenersi integrata dalla lettera di invito de qua).



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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOGLIA DI ANOMALIA: La soglia di anomalia è un valore determinato da un calcolo matematico che consente, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, di determinare quali offerte devono essere sottoposte al procedimento di verifica di congruità. In alcuni ...
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