Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - ASPETTI DI CARATTERE SOGGETTIVO - LIMITI (95.6.e)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Deve al riguardo premettersi che nell’ammettere che nell’ambito della valutazione delle offerte possano essere considerati anche aspetti di carattere soggettivo dell’operatore economico, concernenti «l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto», il sopra citato art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici richiede che sia dimostrata «un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione» di quest’ultimo. In linea con quanto statuito dal giudice di primo grado, sul piano letterale, l’impiego dell’aggettivo «significativa» implica che sia dimostrato in modo incontrovertibile che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte. A ciò va aggiunto sul piano sistematico che il rigoroso limite entro cui è normativamente ammessa una commistione tra requisiti di carattere soggettivo ed aspetti oggettivi delle offerte è giustificato dall’esigenza, espressa dal comma 1 del medesimo art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di aggiudicazione assicurino «una concorrenza effettiva» e che, secondo quanto invece previsto dal comma 2 della medesima disposizione, siano rispettati i «principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento». Le esigenze di effettiva concorrenzialità ed i principi generali ora enunciati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che, per contro, i criteri di aggiudicazione non siano preconfezionati in modo di assicurare un vantaggio ad un singolo operatore economico a prescindere dai contenuti delle offerte destinate ad essere presentate nella gara, ovvero che – secondo quanto affermato dal Tribunale – si determinino «asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo». Sulla base di quanto evidenziato non può dunque ritenersi dimostrato che il possesso delle omologazioni LND/FIFA o World Rugby Regulation 22-IRB abbia un’influenza significativa sull’esecuzione dei lavori in contestazione ed in particolare che l’avere ottenuto le omologazioni de qua attribuisca all’operatore economico del settore una qualificazione in grado di assicurare automaticamente un’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dei campi sportivi maggiormente rispondente ai bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...