PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: NON APPLICABILE SE IL REQUISITO MINIMO DEL PRODOTTO RICHIESTO DA BANDO E' STRUTTURALE
Osserva questo collegio che, il capitolato distingue, infatti, chiaramente tra porte di tipo A e porte di tipo C, chiedendone due del primo tipo ed una del secondo tipo e riferendo lo standard 3.2 alle sole porte di tipo A e non a quelle di tipo C. Cosicché, nel richiedere lo standard “almeno” 3.2 per le porte di tipo A, il capitolato ha inteso escludere standard inferiori (3.1, 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0) presenti solo su questo tipo di porta (cfr. chiarimenti RTI Z. dell’11.06.2024: doc. 7 parte ricorrente), ammettendo, tuttavia, standard superiori (se esistenti) ma sempre con esclusivo riferimento a tale tipo di porta. D’altra parte, il riferimento ad “almeno” lo standard 3.2. non avrebbe nemmeno senso rispetto alle porte di tipo C, non esistendo per tale tipologia di porta (come si evince sempre dai richiamati chiarimenti RTI Z. dell’11.06.2024: doc. 7 parte ricorrente). Né tale difformità strutturale del notebook offerto rispetto alle caratteristiche minime indicate dal capitolato speciale di appalto può essere superata facendo riferimento al fatto che l’offerta di un numero maggiore di porte USB di tipo C rispetto a quelle di tipo A costituirebbe una proposta migliorativa perché le prime sarebbero più moderne, evolute e performanti delle seconde, con conseguente migliore soddisfazione dell’interesse delle Aziende sanitarie destinatarie dei prodotti oggetto dell’appalto.
Le proposte migliorative ammissibili in sede di offerta tecnica sono, infatti, solo quelle che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del bene posto a base di gara, investono singoli aspetti tecnici dello stesso, lasciati aperti nella lex specialis a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che lo rendono meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali già definiti da quest’ultima (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09/07/2024, n. 6092; Cons. Stato, Sez. V, 16/05/2023, n. 4867).
L’offerta di due porte anziché di una porta USB di tipo C non può, pertanto, essere considerata una proposta migliorativa perché la porta di tipo C aggiuntiva è andata a sostituire una delle due porte USB di tipo A che il capitolato speciale d’appalto richiedeva, invece, come caratteristica minima ed essenziale, cosicché il notebook offerto, sotto lo specifico profilo oggetto di considerazione, non costituisce una soluzione migliore, ma piuttosto una variazione del bene sia sotto il profilo strutturale (perché non integra il numero minimo richiesto di porte USB di tipo A) sia sotto il profilo funzionale (perché, di per sé, non consente la connessione contemporanea a due periferiche che siano dotate di cavi USB di tipo A).
Resta, dunque, da esaminare l’invocata applicabilità al caso di specie del principio di equivalenza e, in particolare, se l’offerta tecnica dell’RTI ricorrente possa comunque ritenersi, come asserito da quest’ultimo e contrariamente a quanto sostenuto dalla stazione appaltante nel provvedimento di esclusione, equivalente a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto in ragione del fatto che una delle due porte USB di tipo C sarebbe trasformabile in una porta di tipo A utilizzando l’adattatore presente nella scatola del mouse fornito assieme al notebook.
A tale riguardo, deve premettersi come il principio di equivalenza (ricavabile dall’Allegato II.5 del D. Lgs. 36/2023, riproduttivo del previgente art. 68 del D. Lgs. 150/2016) è finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019), senza tuttavia poter essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, finendo per costituire un aliud pro alio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 08/05/2023, n. 4624).
In ragione di ciò, si è evidenziato in giurisprudenza come il principio di equivalenza possa trovare applicazione, a rigore, solo con riferimento a quelle specifiche tecniche non qualificate come requisiti minimi obbligatori (cfr. Cons. St., sez. III, 10/02/2022, n. 1006). Di recente, tuttavia, si è fatto strada un approccio di tipo “funzionale” che ha esteso l’applicabilità di tale principio anche ai requisiti minimi obbligatori c.d. “funzionali”, quelli cioè per i quali la lex specialis di gara (a differenza dei requisiti minimi obbligatori c.d. “strutturali”) esplicita le finalità ed i bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica sarebbe destinata a soddisfare (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09/05/2024, n. 4155; Cons. Stato, Sez. III, 06/09/2023, n. 8189).
Nel caso di specie, tuttavia, non si rinviene né nel capitolato speciale di appalto né in nessuna altra parte della documentazione di gara (come conferma lo stesso RTI ricorrente a pag. 7, par. 15, del proprio ricorso) l’esplicitazione della specifica esigenza dell’amministrazione che la caratteristica minima relativa alle porte USB dei notebook (due di tipo A ed una di tipo C) dovrebbe andare a soddisfare. È, infatti, solo nell’impugnato provvedimento di esclusione che la stazione appaltante, solo al fine di confermare l’inderogabilità della predetta caratteristica minima, evidenzia come la stessa esprimerebbe “la volontà dell’Amministrazione di acquisire un prodotto in possesso della specifica caratteristica in modo da poter gestire l’attuale parco periferiche, dotate di USB type A, presente presso le Aziende sanitarie coinvolte” (doc. 1 ricorrente)
Ciò significa che, nella lex specialis di gara, il requisito minimo delle predette porte USB è indicato in senso strutturale e non funzionale, il che, già di per sé, porta ad escludere che rispetto alle stesse possa essere invocato il principio di equivalenza.
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