Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TEMPORALE NELLA BUSTA OFFERTA TECNICA - ESCLUSIONE È ILLEGITTIMA

TAR SICILIA SENTENZA 2020

E' assunto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il divieto di commistione non vada inteso in senso assoluto ma in concreto, valutando caso per caso l’idoneità degli elementi economici esposti nell’offerta tecnica ad apprezzare prima del tempo la convenienza di tale offerta (ex multis, Consiglio di Stato Sez, V sentenza n. 5181/2015). Per le ragioni suddette, la lex specialis, nel porre tale condizione a pena di esclusione, ha evidentemente frainteso la ragione logica, prima che giuridica, del principio che vieta la commistione degli elementi quantitativa con quelli qualitativi dell’offerta che non può essere ancorata ad una valutazione avulsa dalla specificità del caso concreto, in spregio del principio altrettanto importante del favor partecipationis. Di conseguenza, come chiarito dal CGA con l’ordinanza citata, il punto 16 in questione si pone in evidente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 con la conseguenza che la clausola deve ritenersi nulla e come non apposta.

A tutto ciò può aggiungersi come, nel caso di specie e ad una valutazione in concreto dell’atto contestato, il “cronoprogramma schematico dei lavori comprendente anche attività preliminari”, per come inserito dalla Pro-Geo nella propria offerta tecnica, non riporta alcun riferimento di carattere economico tale da poter inficiare e condizionare le decisioni della commissione di gara nella fase qualitativa della valutazione.

Ancora, come chiarito dal Consiglio di Stato in un recente arresto, il cronoprogramma deve considerarsi un elemento "quantitativo temporale", ma nel significato proprio delle leggi fisiche (è misurabile nel tempo), non in quello delle leggi giuridiche, il che rende discutibile il divieto di inserimento nell'offerta tecnica a pena di esclusione (Consiglio di Stato sez. III, 02/08/2017, n. 3874), con ciò significando che non può considerarsi di per sé “intruso” un elemento temporale nell’offerta tecnica ove questo non incida sugli aspetti economici dell’offerta ma tali elementi, per contro, concorrono indubbiamente nella formazione del giudizio sulla qualità dell'offerta e non sull'economicità della stessa.

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