OFFERTA TECNICA - ELABORATI INTEGRATIVI-CONCORRONO ALL'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA
La motivazione adottata dal TAR appare condivisibile sia nella parte in cui ha ritenuto plausibile una lettura dell’art. 16 del disciplinare tale da intendere con il termine “prodotti” i soli materiali di consumo e non anche le attrezzature ed i dispositivi, sia perché coerente con il principio di diritto stabilito dalla ivi richiamata sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, 7 agosto 2020, n. 4978) secondo cui “L'omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell'offerta non legittima l'immediata esclusione del concorrente pur se definita « essenziale » dalla lex specialis, dovendosi privilegiare una lettura complessiva e sistematica dell'intera normativa di gara”.
L’appellante, peraltro, non contesta che i dati mancanti nel format codifica prodotti fossero tutti presenti e ricavabili dalla relazione tecnica. Al riguardo si osserva che:
- in ogni caso l'art. 16 non impone a pena di esclusione che le schede tecniche o il format codifica prodotti siano inderogabilmente complete di tutte le informazioni richieste, e nemmeno ne sancisce l'insostituibilità come elemento formale dell'offerta;
- ben possono aspetti e dati dell’offerta tecnica afferenti alle attrezzature ed ai dispositivi essere indicati nella sola relazione tecnica e nelle schede tecniche e non anche nel format codifica prodotti,
posto che proprio l’art.16 dispone che è la relazione tecnica che “dovrà contenere le informazioni e gli elementi utili per la valutazione dell’offerta tecnica secondo i criteri …”;
Pertanto è la relazione tecnica chiamata ad assolvere la funzione di consentire alla commissione incaricata della valutazione delle offerte di verificare il rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste e di apprezzare le eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto alle prescrizioni minime del presente capitolato.
Se ne ricava, pertanto, che tutti gli elaborati chiamati ad integrare la documentazione tecnica possono astrattamente concorrere, in misura equivalente, almeno sul piano formale, alla definizione ed illustrazione delle caratteristiche dei singoli prodotti e alla valutazione qualitativa e di merito circa la rispondenza e conformità ai parametri tecnici richiesti (Cons. Stato, sez. III, n. 2567/2018 e n. 4560/2019; id., sez. V, n. 8700/2019).
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